NUOVE MODALITA’ PER IL CAMBIO DI RESIDENZA

Scheda: Il Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5) dà la possibilità ai cittadini di presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica. La trasmissione telematica è consentità mediante una delle seguenti modalità: a) dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale b) dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice Importante: unitamente alla dichiarazione devono essere inviati i documenti previsti dai seguenti casi:
  • Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
  • Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea (modulo a fondo pagina)
  Procedimento di cambio di residenza: Il cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R, 445/2000. Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte del personale preposto attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all'indirizzo dichiarato. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative da parte dell'Ufficio Anagrafe quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto ( silenzio-assenso, art. 20 legge 41/1990) In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche devono essere trasmesse ad uno degli indirizzi indicati in calce alla pagina   Riferimenti Normativi Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5) D.P.R. 445/2000 Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76
Ufficio di competenza:Ufficio Amministrativo/contabile
Allegati: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO
ALLEGATO A - DOCUMENTAZ. NECESSARIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
residenza-allegatoB modificato-rev1 -aprile 2019